Lamenta il Procuratore ricorrente che l’ordinanza impugnata, nell’affermare la mancanza di prova della contraffazione degli articoli in sequestro (per lo più magliette delle squadre di calcio Juventus, Inter, Milan, Roma nonché estere), aveva omesso di considerare l’integrazione di perizia del 19.2.2018 prodotta in udienza, da cui emergeva la non autenticità degli articoli posti in sequestro e l’idoneità degli stessi a trarre in inganno l’acquirente. Juventus, Inter e Milan risultano regolarmente registrati, mentre, per quanto concerne quello della Roma Calcio, trattandosi di marchio celebre, ai fini della sussistenza del delitto previsto dall’art. Ciò posto, l’ordinanza impugnata ha affermato l’insussistenza del fumus commissi delicti del delitto di cui all’art. 3) non sussiste, nel caso di specie, il fumus commissi delicti del reato di cui all’art. Infine, era stato erroneamente escluso il fumus del reato di cui all’art. Tale accusa tuttavia, non è mai stata dimostrata e, secondo alcuni osservatori e commentatori, lo scioglimento del gruppo è da ricondursi a questione politiche (la Fossa era da tempo entrata in contrasto con gli altri gruppi ultras milanisti, legati ad ambienti di destra) ed economiche (il controllo della gestione dei biglietti, del merchandising e dell’organizzazione delle trasferte).
Con la stessa normativa l’oggetto sociale delle società sportive è stato esteso anche alle attività connesse o strumentali all’attività sportiva, così consentendo a tali società di operare anche in aree diverse ed ulteriori rispetto a quelle strettamente sportive ed agonistiche e di svolgere attività d’impresa in settori limitrofi, quali la vendita dei diritti per le riprese televisive dei loro incontri sportivi, la vendita di spazi pubblicitari e dei prodotti legati al merchandising. Le società sportive professionistiche sono quindi delle imprese a tutti gli effetti e, come tali, nell’esercizio della loro attività economica organizzata al fine della produzione e scambio di beni e servizi (ovviamente contigui all’attività sportiva), possono utilizzare e registrare marchi commerciali. Eventualmente il singolo operatore economico che, nel caso concreto, alleghi la preesistente commercializzazione di prodotti portanti marchi che hanno poi formato oggetto di registrazione (quando le società sportive hanno iniziato ad associare alla propria attività sportiva quella collaterale di merchandising gestita direttamente o indirettamente mediante licenza a terzi), potrà continuare a venderli solo ove fornisca la prova puntuale del preventivo uso dei segni poi registrati da parte dei loro titolari (vedi sul punto parte motiva di sez 5 del 4/06/2008 n.
474 c.p. per cui è procedimento sulla base di una comparazione in termini analitici tra i marchi originali e quelli impressi sulle magliette oggetto di sequestro, maglia del napoli adottando quindi un erroneo parametro di valutazione. 474 cp. atteso che la contraffazione presuppone la riproduzione integrale, in tutta la sua configurazione emblematica e denominativa, di un marchio e di un segno distintivo, emergendo, invece, nel caso concreto la palese difformità tra i marchietti impressi sulle maglie di calcio sequestrate e i simboli originali oggetto di tutela. 474 c.p. sul rilievo che vi era palese difformità tra i marchietti impressi sulle maglie sequestrate – soggetto che era già stato licenziatario delle squadre di calcio Juventus, Milan ed Inter – in alcuni casi riportanti il nome storpiato della squadra e i simboli originali protetti. Come già osservato da questa Corte nella parte motiva della sentenza n. 13 comma 1 del codice della proprietà industriale, ove il segno fosse costituito in via esclusiva dal toponimo – tuttavia, come già evidenziato da questa Corte (sez 1 civile n. 7861 del 11 agosto 1998), “anche una denominazione geografica può essere inserita in un marchio e dare luogo ad un marchio “forte” purché l’insieme del segno, in concreto, faccia desumere l’avvenuta trasposizione del messaggio dal piano di riferimento del luogo a quello di individualizzazione del prodotto, sicché prevalendo le componenti di originalità e fantasia, l’uso del toponimo non adempia ad una funzione meramente descrittiva”.
Peraltro, anche ammettendo che al toponimo venga aggiunto un elemento differenziale solo minimo, quale, a titolo di esempio, la data di fondazione della società calcistica, tale segno sarà registrabile e godrà tendenzialmente della tutela del marchio debole in relazione allo stretto collegamento concettuale tra il marchio e la denominazione geografica, salvo che non venga fornita prova dell’acquisita capacità distintiva, del suo rafforzamento, attraverso l’uso dello stesso segno (c.d. 2 c.p., la piena registrabilità e tutelabilità dei marchi delle società calcistiche impressi sulle maglie oggetto di registrazione, va osservato che, come affermato anche dall’ordinanza impugnata, i c.d. 17108/2015 del 21/10/2014, citata nella stessa ordinanza impugnata, mentre il concetto di contraffazione, ai fini della tutela penale, presuppone la riproduzione integrale in tutta la sua configurazione emblematica e denominativa, di un marchio o di un segno distintivo, per alterazione costituente parimenti condotta punibile a norma degli artt. 474 c.p. è volta a tutelare, in via principale e diretta, non la libera determinazione dell’acquirente ma la pubblica fede, intesa come affidamento dei cittadini nei marchi o segni distintivi, trattandosi di reato di pericolo per la cui configurazione non occorre la realizzazione dell’inganno. Nel caso di specie, i marchi delle squadre di calcio impressi sulle magliette oggetto di sequestro sono pienamente tutelabili, oltre che per le sopra illustrate osservazioni, anche perché celebri o comunque notori, circostanza che li rende comunque registrabili a norma dell’art.
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